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Barriere architettoniche: ostacoli da eliminare

Barriere architettoniche: ostacoli da eliminare

Molto spesso sentiamo parlare di integrazione, lotta alla discriminazione, inclusione, tutti concetti molto importanti ma che non trovano aiuto nell’attuazione delle regolamentazioni che li riguarda.

L’Italia è un bellissimo paese, con una legislazione copiosa e dettagliata che però, spesso, non trova attuazione nella pratica.

Uscire di casa, percorrere un tratto di strada, salire su un mezzo pubblico per recarsi al proprio posto di lavoro, fare una passeggiata, sono tutte cose che dovrebbero distinguere la normale quotidianità di una persona, sempre che la persona in questione non abbia qualche disabilità o sia anziana, o semplicemente debba spingere un passeggino. Allora no, in questo caso diventa un percorso ad ostacoli, un’impresa faticosa a tratti estenuante se non impossibile. Chi di noi non si è mai trovato di fronte a gradini troppo alti, pendenze ripide o scivolose, marciapiedi stretti, parcheggi inaccessibili. Dove queste barriere possono costituire un fastidio per qualcuno, per altri diventano veri e propri ostacoli per la propria mobilità.

Pensiamo alle grandi città: paradossalmente vengono spesi migliaia di euro per ingrandire la rete dei trasporti, ma questi rimangono inaccessibili per moltissime persone.

Abbiamo parlato di leggi, vediamo dunque brevemente il quadro legislativo per quanto riguarda il nostro paese.

Già nel 1986 vennero introdotti i P.E.B.A., “Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche” (art. 32, comma 21 della legge n’41/1986 e art.24 comma 9 della legge n’ 104/1992). Questi piani urbanistici avrebbero dovuto trovare attuazione nel febbraio dell’anno successivo ma in molti paesi, come denunciato da svariate associazioni vicine ai disabili, ancora non ve ne è riscontro.

Quando parliamo di “barriere architettoniche” avere un quadro legislativo preciso è fondamentale in quanto ciò che può non essere di ostacolo per una persona può diventarlo per un’altra. Diventa quindi indispensabile stabilire dei criteri precisi.

Si definisce innanzitutto “barriera architettonica” un qualsiasi elemento costruttivo che impedisca o limiti gli spostamenti, in modo particolare di persone disabili, con difficoltà motorie o sensoriali.

La legge n’13/1989 e in particolar modo il D.M. n’236/1989 stabilisce i termini nei quali deve essere garantita l’accessibilità e la mobilità nei vari ambienti, in particolar modo nei luoghi pubblici.

Questi criteri sono stati stabiliti sulla base di tre livelli, ossia ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ, ADATTABILITÀ.

-Accessibilità: “per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia”;

-Visitabilità: “per visitabilità si intende la possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio o quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta”;

-Adattabilità: “per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”.

Per quanto riguarda l’urbanistica vengono date precise indicazione sulle misure di marciapiedi, parcheggi, sottopassaggi e su tutto ciò che possa impedire la mobilità di persone disabili.

Un percorso pedonale dovrebbe avere una dimensione di 150 cm, non vi devono essere ostacoli che impediscano il passaggio e il materiale della pavimentazione deve essere antisdruciolevole.

Devono essere previsti passaggi o sottopassaggi pedonali e qualora questo non fosse possibile devono essere presenti strisce pedonali ben visibili, semafori che diano il tempo a chi ha difficoltà di attraversare la strada, aiuole salvagente laddove gli attraversamenti siano particolarmente lunghi.

I parcheggi (di almeno 3 m di larghezza) devono essere adeguatamente segnalati e facilmente raggiungibili attraverso i passaggi pedonali.

Per quanto riguarda i servizi igienici questi devono essere facilmente raggiungibili ed utilizzabili da persone in carrozzina, devono disporre inoltre di specifici ausili che permettano alla persona disabile di usufruire del servizio.

Come abbiamo visto da questa breve panoramica la legislazione è molto copiosa e precisa, è ora compito degli enti pubblici e statali e del governo in primis garantirne l’applicazione al fine di promuovere l’accessibilità totale per tutti i cittadini disabili, seguendo magari l’esempio di molti paesi e città europee, come Berlino che nel 2013 è stata premiata come città più accessibile d’Europa.

 

 

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